5 per 1000 - Le origini

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5 PER MILLE. le origini
La legge finanziaria del 2006

Il 5 per mille venne introdotto per la prima volta all’interno della Legge finanziaria del 2006 (23 dicembre 2005, n. 266).

Per quanto riguarda l’anno fiscale 2006, la normativa prevedeva la possibilità per il contribuente di destinare il 5 per mille della propria IRPEF a supporto di:

- enti e organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 e seguenti del
D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
- enti e organizzazioni che svolgono attività di ricerca scientifica e Università;
- enti e organizzazioni che svolgono attività di ricerca sanitaria;
- attività sociali svolte dal Comune di residenza del contribuente.

La normativa prevedeva (e prevede ancora oggi) che, nei moduli di dichiarazione dei redditi (CUD, 730, Modello Unico persone fisiche e Modello Unico persone fisiche - MINI ) venisse data al contribuente la possibilità di indicare, oltre all’area di finalità del sostegno, il codice fiscale del soggetto (ente, associazione, organizzazione) della quota di imposta.

Legge finanziaria del 2007

La Legge finanziaria del 2007 (27 dicembre 2006, n. 296) ha ridefinito le categorie che possono beneficiare del 5 per 1000. Rispetto alla normativa precedente, dall’elenco degli enti destinatari del contributo non sono più previste le finalità sociali svolte dal comune di residenza.

La normativa inoltre introduce per il 5 per mille un tetto massimo di 250 milioni di euro, successivamente innalzato a 400 milioni di euro. Qualora si dovesse superare detta cifra, lo Stato si riserva il diritto di trattenersi l’eccedente.

In sintesi queste le novità introdotte:

- esclusione dei comuni di residenza dalla lista dei beneficiari;
- introduzione di un tetto massimo di 250 milioni di euro (in seguito innalzato a 400 milioni
di euro) da destinare ai beneficiari del 5 per mille;
- definizione di uno 0,5% (del totale determinato dalle scelte dei contribuenti) da destinare
al finanziamento dell’Agenzia per le Onlus e delle organizzazioni nazionali rappresentative delle Onlus di utilità sociale che operano come “parti sociali”.
Legge finanziaria del 2008

La Legge finanziaria del 2008 (24 Dicembre 2007, n. 244) e successive modifiche ha confermato lo strumento del 5 per mille, definendo un tetto di spesa massima pari a 380 milioni di euro.
Successive modifiche apportate dal decreto “milleproroghe” (Decreto Legge del 31/12/2007 n. 248 - convertito con modificazioni dalla legge n. 31 del 28/02/2008) hanno integrato e modificato il testo della finanziaria, aggiungendo alla lista dei beneficiari anche le fondazioni nazionali di carattere culturale e le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI.
Tra le novità più rilevanti introdotte dalla nuova Finanziaria c’è anche l’obbligo, per gli enti che hanno beneficiato della quota d’imposta, di redigere un rendiconto nel quale venga indicata in modo chiaro la destinazione della somma percepita. Tale rendiconto deve essere redatto entro 1 anno dall’avvenuta ricezione del contributo.

Legge finanziaria del 2009

La Legge finanziaria del 2009 (22 Dicembre 2008, n. 203) per quanto riguarda la destinazione del 5 per mille rimanda alla manovra triennale dell’estate (DL 25 giugno 2008, n.112 convertito in legge il 6 agosto 2008, n. 133) che ha confermato lo strumento anche per l’anno fiscale 2008.
Successive modifiche apportate dal decreto “milleproroghe” (legge n. 14 del 27 febbraio 2009) hanno definito il nuovo calendario fiscale.
L'emendamento sposta al 30 settembre 2009 il termine per la presentazione telematica delle dichiarazioni delle persone fisiche e delle imprese; il termine ultimo per la trasmissione telematica dei modelli 730 da parte dei Caf o degli altri intermediari abilitati invece si sposta dal 25 giugno al 15 luglio 2009.