La legge finanziaria del 2006 (n. 266 del 23 dicembre 2005)
Art. 1 Comma 337
Per l’anno finanziario 2006, ed a titolo iniziale e sperimentale, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al 5 per mille dell’imposta stessa è destinata in base alla scelta del contribuente alle seguenti finalità:
a) sostegno del volontariato e delle altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui
all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, nonché
delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e provinciali
previsti dall’articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle
associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all’articolo 10, comma
1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento della ricerca scientifica e dell’università;
c) finanziamento della ricerca sanitaria;
d) attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.









